STATUTO DELLA
“SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO – SUNA 1877”
TITOLO I – DENOMINAZIONE –SEDE – DURATA – SCOPI
ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE
Fondata nel 1877 la “Società Operaia di Suna” ha successivamente mutato la propria denominazione in “Società di mutuo soccorso e di istruzione fra gli operai di Suna” , “Società di mutuo soccorso fra gli operai di Suna” ed infine, “Società Operaia di Mutuo Soccorso di Suna”. E’ ora costituita una Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata “SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO – SUNA 1877”.
ART. 2 – DURATA
La Società ha sede legale in Verbania Suna, via Partigiani 30 presso la Società Cooperativa Casa del Popolo di Suna. La Società, con delibera assunta dagli Organi Competenti ai sensi di Legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune in cui ha sede legale e nei Comuni Limitrofi. La Società ha durata sino al 31.12.2100 (trentun dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata, a norma di Legge, con delibera assembleare.
ART. 3 – SCOPI SOCIALI
La Società é retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818. La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità. In particolare essa potrà:
- svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a loro carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre Società di Mutuo Soccorso o con presidi o strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- sviluppare attività culturali, folcloristiche, sportive e ricreative anche in collaborazione con Enti e/o Organi pubblici o privati;
- assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizione del socio.
Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie, purché conformi al presente Statuto. In particolare potrà:
- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.
- I limiti, le norme e i contributi per l’esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi in Assemblea dei Soci.
TITOLO II – SOCI – RESPONSABILITA’ – REQUISITI – CONDIZIONI – PROCEDURA DI AMMISSIONE
ART. 4 – REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche di ambo i sessi che siano lavoratori autonomi o dipendenti, pensionati, casalinghe, in attesa di occupazione, studenti, di età non inferiore ai 18 anni, ovunque residenti. Possono aderire alla Società come membri onorari o benefattori le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro adesione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi sociali o intendono favorire gli scopi della Società dando un contributo economico ed un sostegno.
ART. 5 – PROCEDURA DI AMMISSIONE
Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita e residenza. La domanda deve essere accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo rigetti la domanda di ammissione deve dare comunicazione scritta all’aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all’aspirante medesimo; quest’ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell’Assemblea, che concluda in senso favorevole all’ammissione, è vincolante per l’Organo Amministrativo, che dovrà in tal senso ammettere l’aspirante socio nel più breve tempo possibile. La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale. L’ammissione alla Società è “a tempo indeterminato” e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
ART. 6 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. Le quote sono nominative, intrasmissibili e non rivalutabili. I soci ordinari hanno diritto a fruire dei servizi eventualmente attivati ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla Legge e dal presente Statuto.
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per morte del socio.
ART. 8 – RECESSO
Il socio può recedere dalla Società con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
ART. 9 – ESCLUSIONE
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizione del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che, ai sensi dell’art. 2043 C.C. cagioni alla Società, con fatti dolosi o colposi, un danno ingiusto;
- che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o a pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.
ART. 10 – COMUNICAZIONE AL SOCIO DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare la procedura arbitrale prevista dall’art. 30 del presente Statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
ART. 11 – IRRIPETIBILITA’ DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI VERSATI
I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso né della quota sociale né di quanto versato alla Società a titolo di tassa di ammissione o di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione . I versamenti dei soci effettuati per la quota sociale, la tassa di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione sono, infatti, a “fondo perduto” e in nessun caso (quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società ovvero in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio per effetto di morte, di recesso o di esclusione dalla Società) può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società.
TITOLO III – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO
ART. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea Ordinaria. Del Fondo Sociale, una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi della Società e l’altra sarà impegnata, a cura del Consiglio, in uno o più dei seguenti modi:
- in titoli emessi e garantiti dallo Stato;
- in cartelle di Istituti o di Società Nazionali di Credito Fondiario;
- in depositi presso le Casse Postali di risparmio ordinario, di Istituti Bancari o finanziari di prim’ordine;
- in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato e aventi carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.
ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale, deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell’anno a cui si riferisce ovvero entro e non oltre i 180 giorni quando ricorrano le condizioni evidenziate dall’art. 19 del presente Statuto. Il bilancio deve constare di due parti: a) del conto spese e rendite; b) del conto patrimoniale. Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente Statuto. E’ fatto divieto di distribuire, anche in senso indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 14 – VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI
Le quote sociali devono essere versate con le modalità e i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO – POTERI
ART. 15 – ORGANI SOCIALI
Sono Organi della Società:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci (se nominato)
ART. 16 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Le assemblee sono: Ordinarie e Straordinarie. L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale ed il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci (ove nominati);
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- approva i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell’Organo Amministrativo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla Legge.
ART. 17 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento anticipato di essa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. Le proposte di competenza dell’assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere depositati presso la sede sociale ed eventualmente illustrati dagli amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta , nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.
ART. 18 – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO
Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, fatta salva la possibilità di deleghe prevista dall’art. 23.
ART. 19– CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è convocata dall’Organo Amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; ove, peraltro, la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze, relative alla struttura e all’oggetto della Società, lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale. La convocazione dell’assemblea e la formazione dell’ordine del giorno possono essere, altresì, richieste da almeno un decimo dei soci ordinari, con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L’assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. In alternativa alla modalità di convocazione stabilita dal comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l’assemblea venga convocata mediante pubblicazione del relativo avviso di convocazione su un periodico o quotidiano locale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento anticipato o la trasformazione della Società, le convocazioni devono avvenire in ogni caso a mezzo di lettera raccomandata. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre 30 giorni. In assenza di dette formalità, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si reputa legalmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. 20– FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un segretario, parimenti designato dagli intervenuti, che redige il verbale delle deliberazioni; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
ART. 21– VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o Notaio nei casi in cui ciò è obbligatorio per Legge). Il verbale deve indicare la data dell’assemblea, e, anche in allegato, l’identità e la legittimazione dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, a norma di Legge e del presente Statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
ART. 22– APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’O.d.g. Tuttavia per deliberare in ordine allo scioglimento o alla liquidazione della Società occorrerà, in ogni caso, la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto , sia in prima che in seconda convocazione. Sono, inoltre, fatte salve le ulteriori disposizioni di Legge e del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse, specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.
ART. 23– RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio avente diritto al voto che non rivesta la carica di amministratore o sindaco (né la veste di dipendente della Società) mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
ART. 24– IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a quindici membri, eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell’Art. 5 della Legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica TRE anni. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente e uno o due VicePresidenti. Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo. Non potranno essere delegati:
- i poteri in materia di convocazione dell’Assemblea , redazione del bilancio di esercizio, aumento o riduzione del capitale sociale, redazione di progetti di fusione o scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso o di esclusione di soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici tra soci;
Il Consiglio può nominare un segretario (anche non socio). Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice presidente più anziano presente e dal segretario.
ART. 25– POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che, per Legge o Statuto, sono riservati all’Assemblea dei soci. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:
- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi previsti dalla Statuto;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- decidere in ordine al conferimento di procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- assumere e licenziare il personale della Società;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso o l’esclusione di soci;
- deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o Organismi già costituiti o da costituire;
- deliberare il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di Legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea dei soci;
- redigere i regolamenti interni che verranno approvati dall’Assemblea.
ART. 26– SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del Codice Civile.
ART. 27– IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari o postali, stipulare mutui. Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società avanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano. Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza della Società attesta, di per sé, l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.
ART. 28– CONTROLLO CONTABILE E COLLEGIO DEI SINDACI
Il controllo contabile della Società è regolato dalle norme di Legge. La Società nominerà il Collegio dei Sindaci, ai sensi di Legge, solo dove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l’assemblea lo ritenesse opportuno. Le prerogative del Collegio Sindacale, le modalità del suo funzionamento e la retribuzione dei Sindaci saranno regolate a norma di Legge.
ART. 29– GRATUITA’ DELLE CARICHE
Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione del rimborso spese che fossero sostenute nell’interesse della Società.
TITOLO V- CONCILIAZIONE – ARBITRATO
ART. 30– CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio del VCO, con gli effetti previsti dagli art. 38 e seguenti del D.L. n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante deferimento della medesima ad un arbitro che deciderà in conformità al Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio del VCO, la quale provvederà anche alla nomina dell’arbitro stesso. La sua decisione sarà inappellabile.
TITOLO VI – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE
ART. 31– SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’Assemblea dei Soci, riunita in convocazione straordinaria, delibera lo scioglimento della Società e procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi della Legge.
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32– DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto Sociale si osservano le prescrizioni delle Leggi in vigore.
Il presente Statuto, che consta di n. 32 Art., è stato letto ed approvato, nella forma sopra esposta, nell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso Suna 1877 il giorno Sabato 13 maggio 2006. Ogni altra stesura precedente a tale data è stata, di fatto, abrogata.